Per la Cassazione la musica assordante vale una condanna (o forse no)

Per la Cassazione la musica assordante vale una condanna (o forse no)
27 Novembre 2018: Per la Cassazione la musica assordante vale una condanna (o forse no) 27 Novembre 2018

In pochi giorni la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata per due volte sulla fattispecie prevista e punita dall’art. 659 c.p. (“Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”), in base alla quale “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro.

Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità”.

La vicenda sottesa alla sentenza n. 51009/2018, depositata il 9 novembre, concerneva “l'alto volume della musica proveniente dal locale gestito da [Tizia], nelle sere di cui alla rubrica”, tant’è che “si era accertato il superamento di circa 17 volte dei limiti di tollerabilità della musica proveniente dagli impianti in esame”.

Ciò che aveva costretto la persona offesa Caia ad “andare a dormire altrove con i propri figli”.

Il caso alla base della sentenza n. 51584/2018, depositata il 15 novembre, era quello di Tizio che, “abusando di strumenti sonori e, in particolare, delle casse acustiche installate presso il locale, diffondeva a notte inoltrata musica a volume assordante, tanto da poter essere udita anche a notevolissima distanza, così disturbando il riposo delle persone”.

Con la prima delle due sentenze la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Giudice del merito avesse “fatto buon governo” dei “principi, di costante applicazione” in riferimento alla fattispecie di cui all’art. 659 c.p..

Anzitutto, ha precisato che “l'affermazione di responsabilità per la fattispecie de qua non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (per tutte, Sez. 3, n. 8351 del 24/6/2014, Calvarese, Rv. 262510)”.

Inoltre, ha affermato che “l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal che il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (per tutte, Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, Montoli, Rv. 263433)”.

Con la seconda sentenza il Giudice di legittimità ha ribadito che “la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità non deve essere necessariamente effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo, ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto”.

La Cassazione ha, tuttavia, altresì precisato che “la speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - è configurabile in relazione ad ogni fattispecie criminosa (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266589), e, pertanto, anche ai reati eventualmente permanenti, quale quello in esame (Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Calvarese, Rv. 262510)”.

Infatti, “con riguardo al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, punito dall’art. 659, comma 1, cod. pen., che rientra nella categoria dei reati eventualmente permanenti, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. il giudice deve valutare”, con “giudizio fattuale che è riservato al giudice di merito”, “la durata e il grado di intensità del disturbo, ciò che rileva con riferimento non già al requisito della non abitualità della condotta, che è unica, quanto alla qualificazione del fatto come di "lieve entità", rispetto alla quale assumono rilevanza la protrazione nel tempo della condotta illecita e l’intensità degli effetti dalla stessa provocati”.

Pertanto, la diffusione della musica ad alto volume integrerebbe il reato di cui all’art. 659 c.p. nel caso in cui si protragga nel tempo e provochi in chi la subisce un disturbo oggettivamente intollerabile.

In caso contrario, non sarebbe punibile per “particolare tenuità del fatto”.

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